Vicepresidenza

Coadiuvano il Dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica

Cosa fa

Dal primo settembre 2000, con il passaggio dalla funzione direttiva dei presidi alla qualifica dirigenziale dei dirigenti scolastici, in base all’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 il Dirigente scolastico
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]” quindi il termine “collaboratore” non appare e non vi è un numero limite di docenti di cui il dirigente può avvalersi. Inoltre vi è riferimento specifico alla “delega”, atto le cui caratteristiche formali e sostanziali sono dettagliatamente indicate nell’art 17 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

In quegli anni nacquero diverse controversie in merito all’applicazione contrastante che ne derivava dall’osservazione del Testo Unico 297/1194 e il D.Lgs. 165/2001; e cioè sulla possibilità di scelta da parte del Dirigente scolastico – e non di un soggetto terzo, il Collegio docenti, come previsto dal T.U. – dei collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative.

Tale dibattito giuridico venne risolto in maniera definitiva dal parere del Consiglio di Stato (luglio 2000), in favore di quanto disposto dalla più recente normativa, l’art 25 del D.Lgs. 165/01, quindi il Dirigente scolastico, che dovendo rispondere dei risultati della propria gestione, doveva/deve potersi affidare a persone di sua fiducia, scegliendole in totale autonomia. Il comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015 riporta: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” quindi i collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (middle-management/vicepresidi) previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01 sono scelti dal Dirigente scolastico che ne da semplice comunicazione al Collegio docenti. Il dirigente può scegliere anche più di 2 unità ma ai fini retributivi ed in riferimento specifico ai vicepresidi, possono essere rimunerate solo 2 figure, in base all’art.88, c.2, lett.f) del CCNL: con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

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